Circolare P/9: Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche
Circolare P/9: Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “PRIMO LEVI” – MARINO
Via Palaverta, 69 –00040 MARINO – Frattocchie (RM)
Cod. Mecc. RMIC8A7009 – DISTRETTO 40- C.F. 90049500581
TEL / FAX . 06 – 93540044 – E-MAIL rmic8a7009@istruzione.it PEC: rmic8a7009pec.istruzione.it
CIRCOLARE P/9
Al Personale
OGGETTO: Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche
Si comunica che in tema di cui all’oggetto nulla è cambiato, pertanto in caso di assenza per visite specialistiche, terapie e prestazioni diagnostiche, il personale deve presentare in tempo utile la richiesta al Dirigente scolastico specificando a quale delle seguenti diverse tipologie di assenza intende ricorrere, a seconda delle circostanze, del tempo necessario ad effettuare la prestazione, della valutazione del medico curante:
– Permesso breve (da recuperare entro i due mesi successivi) in misura non superiore alla metà delle ore di servizio della giornata, per un max di 2 ore per i docenti;
– Permesso retribuito da giustificare con documentazione contenente anche l’indicazione dell’orario dell’avvenuta prestazione (rilasciata indifferentemente da struttura pubblica o privata o trasmessa direttamente dalla struttura mediante posta elettronica al seguente indirizzo: rmic8a7009@istruzione.it);
– Assenza per malattia, nel caso in cui l’assenza sia connessa ad incapacità lavorativa, da giustificare con certificato medico telematico accompagnato da documentazione attestante l’orario in cui è avvenuta la prestazione, a giustificazione dell’assenza dal domicilio.
- Assenza per cicli di terapie
Per cicli anche lunghi di terapie, che comportano incapacità lavorativa, si può produrre un solo certificato del medico curante – anche cartaceo – attestante la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e completo del calendario previsto. Successivamente si produrranno le attestazioni delle singole terapie che dovranno fare riferimento al ciclo prescritto.
- Controllo della malattia
La scuola disporrà il controllo della malattia secondo le disposizioni vigenti, ad esclusione dei casi di ricovero o day hospital presso strutture ospedaliere pubbliche e private.
Il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato alla scuola ogni giorno, anche domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità indicate.
Nel caso in cui il dipendente durante la malattia dimori in luogo diverso da quello comunicato o debba assentarsi dal proprio domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici indifferibili o altri giustificati motivi da certificare, deve darne preventiva comunicazione alla scuola.
Ai sensi del D.M. 18 dicembre 2009, n. 2006, è escluso dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità il personale per il quale la malattia è etiologicamente riconducibile a patologie che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Per far valere questo diritto, il dipendente deve produrre al dirigente scolastico la documentazione medica attestante una delle suddette patologie che prevedono l’esenzione dal controllo fiscale (o accertarsi che l’amministrazione sia già in possesso della relativa documentazione) e dichiarare, all’atto della richiesta scritta o della comunicazione per fonogramma, che l’assenza è riconducibile a tale patologia.
- Decurtazione della retribuzione
Per ciascuna assenza per malattia viene operata una decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di assenza. In caso di proroga di un periodo di malattia per uno o più periodi successivi, la malattia viene considerata come un unico evento e viene effettuata una sola decurtazione della retribuzione nei primi 10 giorni, purché l’assenza sia continuativa.
La decurtazione della retribuzione non viene operata per le seguenti tipologie di assenza per malattia:
– Assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro
– Assenze per malattia dovute a causa di servizio
– Assenze per malattia dovute a ricovero o day hospital
– Assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedano terapie salvavita
- Adempimenti del personale
Le esclusioni dall’obbligo di reperibilità e dalla decurtazione della retribuzione devono essere espressamente dichiarate dal personale nel modello di domanda o nella comunicazione per fonogramma dell’assenza e documentate con idonea certificazione medica che attesti che la patologia è conseguente alla situazione dichiarata.
Si ricorda che le disposizioni sopra richiamate sono relative a situazioni per le quali si esercitano diritti riconosciuti e regolati da norme di legge e contrattuali. Il nuovo quadro normativo introdotto dal D.lvo 150/2009, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, configura diverse e specifiche responsabilità, sanzionabili disciplinarmente, sia per il personale che per il Dirigente scolastico, nel caso di mancato esercizio del potere disciplinare.
Si allega normativa di riferimento
Marino, 22/10/2014
Il Dirigente Scolastico
Francesca Toscano
Documenti Allegati