Circolare P/53: Vigilanza alunni
Circolare P/53: Vigilanza alunni
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “PRIMO LEVI” – MARINO
Via Palaverta, 69 –00040 MARINO – Frattocchie (RM)
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CIRCOLARE P/53
A tutto il Personale
OGGETTO: Vigilanza alunni
In riferimento a quanto in oggetto, si precisa quanto segue:
- è stata inviata la circolare ai Docenti e al Personale n. P/2 del 15 settembre 2014 avente come oggetto: Vigilanza sugli alunni;
- è stata inviata ai Genitori la circolare n. G/7 del 23 settembre avente come oggetto: Disposizioni generali riguardanti modalità organizzative della scuola;
- è stato predisposto il Regolamento di ogni Plesso: orari di entrata-uscita, accesso, permessi entrata ed uscita;
- è stata effettuata la revisione del Regolamento d’Istituto;
- è stata inviata circolare P/31 del 24/01/2014.
Si riprende la materia in oggetto in considerazione della specificità e dell’importanza dell’argomento, tenuto conto delle problematiche derivanti dall’obbligo che grava sul personale scolastico di vigilare sugli alunni minori durante tutta la giornata “scolastica” e delle legittime preoccupazioni dei genitori che affidano i figli alla istituzione scolastica.
Si ritiene utile evidenziare il dovere che incombe su docenti e collaboratori scolastici, in merito alla vigilanza degli alunni.
In particolare l’obbligo di vigilanza sui minori fa capo in generale al personale docente (all’uopo rileva il comma 5 dell’art. 29 del CCN 29/11/2007 e nei limiti dell’art. 44 dello stesso contratto al profilo di area A – collaboratore scolastico è contenuto preciso riferimento ai “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione…”
Le indicazioni di comportamento successive rappresentano, quindi, una tutela al proprio operato. Considerato che la Suprema Corte ha affrontato il problema della vigilanza statuendo quanto segue:
- “…l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a se stesso ”.
- “L’arco temporale di tale obbligo (obbligo di vigilanza) perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale“
- “L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate”
Se ne desume che l’affidamento dei minori da parte dei genitori all’istituto scolastico comporta per questo e per chi agisce su suo incarico il dovere di vigilare controllando con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psicofisico, che costoro non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo, ma anche che non incorrano in comportamenti dannosi per l’ambiente e le strutture.
PERTANTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO il CCNL 2007 secondo cui l’obbligo della vigilanza grava anche sui collaboratori scolastici; TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività del personale scolastico mediante l’adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono
RICHIAMA ALCUNE FONDAMENTALI NORME CUI ATTENERSI
A) INDICAZIONI SUI DOVERI DEI DOCENTI
- Come stabilito dall’art. 29 del CCNL, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a prendere servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e a assistere gli alunni durante l’uscita dall’edificio, accompagnandolo alla porta e consegnandoli solo ai genitori o alle persone delegate. Per gli alunni che viaggiano con lo scuolabus, gli insegnanti si accerteranno che esista la relativa autorizzazione del Dirigente Scolastico. In particolare gli alunni che fruiscono di tale servizio verranno raccolti nell’atrio e consegnanti dai collaboratori scolastici al personale addetto all’assistenza durante il servizio di trasporto. Si ricorda a proposito che l’obbligo di vigilanza permane anche dopo il termine dell’orario scolastico, almeno fino a quando alla custodia dell’amministrazione non “si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori”
- I docenti devono vigilare sull’ingresso e l’uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
- I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
- Durante gli intervalli i docenti vigilano sull’intera classe. L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli;
- Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l’uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
- Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
- I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
- I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. Qualora un docente inizi il servizio durante un’ora intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un’ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell’ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.
- I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l’aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l’osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante qualunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all’istituzione scolastica. Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni “ospiti” sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione secondo il piano di divisione delle classi stabilito ad inizio anno. Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza, rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.
B) NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
- I collaboratori assicureranno l’apertura della sede centrale e dei plessi almeno come da piano di lavoro assegnato a ciascuno di loro ad inizio anno. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Nessuno può allontanarsi dalla propria sede se non autorizzato per iscritto dal D.S.G.A e, solo per il personale che opera nei plessi, telefonicamente.
- I collaboratori scolastici devono:
- vigilare sull’ingresso e sull’uscita degli alunni (obbligo prioritario rispetto a qualsiasi altro compito richiesto in quell’arco temporale;
- assicurare la vigilanza durante il servizio pre-scuola;
- essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente, ai ROP , al Collaboratore vicario , al Dirigente Scolastico l’eventuale assenza dell’Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all’ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell’insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti…) circolino all’interno dell’edificio e/o disturbino le lezioni
- I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.
- È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:
- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all’arrivo del docente ai cambi dell’ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell’ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, ROP e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.
c) NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
- l’ingresso per gli alunni della Scuola dell’Infanzia è fissato dalle ore 8,15 alle ore ore 8,45.
- Gli alunni della scuola primaria entrano alle ore 8:15 e i genitori non possono entrare nei locali scolastici interni;
- Gli alunni e i loro genitori non devono assolutamente sostare in prossimità del cancello e delle entrate degli edifici.
- Gli studenti che non si avvalgono dell’IRC e che hanno scelto di uscire anticipatamente o entrare posticipatamente dalla scuola non devono permanere o circolare nell’edificio e nel cortile.
ACCESSO DEL PUBBLICO
L’accesso ai locali scolastici viene regolato come di seguito indicato:
- L’entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico.
- Il collaborato accompagnerà in segreteria o in presidenza coloro i quali ne faranno richiesta nei giorni e tempi stabiliti.
- In caso di situazioni urgenti, riferirà agli interessati per ricevere adeguate indicazioni operative.
Nel caso in cui il personale Docente e/o collaboratori scolastici prendesse iniziative autonome non coerenti con le regole stabilite e/o con le disposizioni fornite dal Dirigente, ne risponderà personalmente e potrà subire sanzione disciplinare.
Marino, 19/05/2015
Il Dirigente Scolastico
Francesca Toscano