Ultima modifica: 27 Aprile 2015
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Circolare P/49: Ulteriori indicazioni sulle assenze per visite specialistiche e prestazioni diagnostiche

Circolare P/49: Ulteriori indicazioni sulle assenze per visite specialistiche e prestazioni diagnostiche

Emblema

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “PRIMO LEVI” – MARINO

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CIRCOLARE  P/49

      Al Personale

 

OGGETTO: Ulteriori indicazioni sulle assenze per visite specialistiche e prestazioni diagnostiche

Con la sentenza n. 5714/2015 del 17 aprile 2015 il Tar ha dichiarato l’illegittimità della circolare n.2/FP adottata da Dipartimento della Funzione Pubblica in data 17/02/2014 con la quale venivano fornite a tutte le pubbliche amministrazioni (scuola compresa) indicazioni applicative dell’art. 55-septies del D.Lvo 165/2001, come modificato dal dl 101/2013 convertito in legge 125/2013.

Tale norma modificata prevede che, in caso di assenza per malattia dovuta ad accertamenti diagnostici e visite specialistiche, il dipendente debba giustificare il permesso mediante la presentazione di un’attestazione della struttura che ha erogato la prestazione, contenente anche l’orario in cui la prestazione è stata effettuata.

Le indicazioni operative fornite dalla Circolare 2/2014 prevedevano l’obbligo di utilizzare per tale tipologia di assenze non più la malattia – da giustificare anche con certificazione o attestazione cartacea della struttura che erogava la prestazione – bensì i permessi retribuiti presenti nei contratti collettivi di ciascuna amministrazione pubblica.

La sentenza del TAR, sostenendo che la norma modificata non volesse imporre alle pubbliche amministrazioni l’utilizzo dei permessi retribuiti – inseriti nella contrattazione esclusivamente per esigenze di carattere personale e familiare, non certo, vista la loro esiguità, per far fronte a tutte le necessità legate alla prevenzione e alla cura – ritiene che la circolare n. 2/2014 FP sia illegittima e che le modifiche apportate dal ddl 101/2011 al D.lvo 165/2001 non possano avere un carattere immediatamente precettivo ma debbano essere oggetto di una generale revisione della disciplina contrattuale di riferimento.

Per tali motivi, a parziale rettifica delle indicazioni fornite con la circolare P/09 del 22/10/2014, a partire dalla data odierna in caso di assenza per malattia dovuta a visite specialistiche o prestazioni diagnostiche, il personale potrà scegliere di avvalersi del permesso personale (3 gg. + 6 gg. ferie per il personale docente; 3 gg. per il personale ATA) oppure dell’assenza per malattia con decurtazione, giustificando entrambe le tipologie di assenza con l’attestato cartaceo della struttura che ha erogato la prestazione contenente anche l’orario in cui la prestazione è stata effettuata.

 

Marino, 27/04/2015

Il Dirigente Scolastico

Francesca Toscano

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